ULTERIORE RIDUZIONE CONSIGLIERI COMUNALI
E' quanto prevede il comma 9 dell'art.16 del decreto-legge 13 agosto 2011,n.138(manovra economica di ferragosto), il quale testualmente recita: A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre; c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.