"La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due
Camere.".
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«Art.
70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di
consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano
l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo,
le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e
le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i
termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65,
primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma,
80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117,
quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122,
primo comma, e 132, secondo comma.
Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere
abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi
approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge
approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al
Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di
un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei
trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la
Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il
Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia
inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la
Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge
può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le
leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non
conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della
Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei
propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati
dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le
eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo
quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività
conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all'esame della Camera dei deputati».
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