NOVITA’ IMU TASI ANNO 2016
La legge di stabilita' 2016(legge 208 del 28 dicembre 2015) ha apportato alcune modifiche in tema diIMU e TASI,che in estrema sintesi si riepilogano di seguito.
● In primo luogo, nel 2016 i Comuni non potranno né incrementare le aliquote di tributi e addizionali già esistenti nel 2015, né
introdurre nuove forme impositive, né eliminare fattispecie di esenzione
o di agevolazione. Pertanto, salvo casi particolari, non sarà
possibile aumentare l’aliquota per l’IMU e per la TASI a meno che
l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il
2015. Non sono interessati dal blocco gli enti locali in dissesto
finanziario. I Comuni, previa espressa delibera confermativa, potranno
comunque applicare la maggiorazione TASI (fino allo 0,8 per mille) anche
nel 2016, nella stessa misura in vigore lo scorso anno, limitandola,
ovviamente, agli immobili non esentati dal tributo.
● È prevista invece da quest’anno una riduzione della base imponibile
dell'IMU al 50% per il contribuente che conceda un immobile a titolo di
comodato a un parente di primo grado in linea retta (quindi a un
genitore o a un figlio). È necessario, a tal fine, che:
- l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
- l’immobile non appartenga a una delle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9);
- il contratto di comodato sia regolarmente registrato.
Inoltre, il comodante:
- deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione
principale non di lusso sita nel territorio in cui è ubicato l’immobile
concesso in comodato;
- deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato;
- deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
Analogamente, alle stesse condizioni, sarà possibile godere anche della riduzione al 50% della base imponibile TASI.
● È stato introdotta una riduzione IMU e TASI, pari al 25%,
dell’aliquota stabilita per gli immobili dati in locazione a canone
concordato. Nel rispetto di tale condizione, pertanto, entrambi i
tributi locali saranno pertanto dovuti nella misura ridotta del 75%, in
base alle rispettive aliquote deliberate dal Comune.
● La legge di Stabilità 2016 ha inoltre sancito l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
- ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della C.M. n. 9/1993 ( i terreni agricoli situati nel Comune di Pontelatone sono esenti dall'IMU)
- posseduti da coltivatori diretti del fondo e imprenditori agricoli
professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente
dall’ubicazione del terreno;
- immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e
all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
- ubicati nelle isole minori.
I redditi dominicali non assoggetti a IMU saranno però imponibili ai
fini IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale. In tale
ipotesi viene, infatti, meno l’effetto sostitutivo IMU/IRPEF previsto
dal D.Lgs. n. 23/2011, in base al quale l’imposta municipale sostituisce
l’imposta sul reddito in relazione al reddito fondiario dei fabbricati
non locati e, per la componente dominicale, dei terreni non affittati. A
tal riguardo, la legge di Stabilità 2016 ha innalzato, a decorrere da
quest’anno, dal 7% al 30%, il moltiplicatore per l’ulteriore
rivalutazione dei redditi dominicale e agrario. Tra i terreni agricoli
terreni esclusi dall'applicazione dell'IMU rientrano anche quelli
incolti e gli orti.
● Non sono soggette a IMU neanche le unità immobiliari di cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, anche se destinate a studenti universitari soci
assegnatari che non vi trasferiscano la residenza anagrafica.
● È inoltre esentata dalla TASI l’abitazione principale, ovvero
l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono
anagraficamente e dimorano abitualmente. L’esonero riguarda
esclusivamente gli immobili con destinazione abitativa accatastati in
una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8
(ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o
storico), e alle relative pertinenze. In relazione a queste ultime, si
tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2
(magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). L’esenzione spetta a una
sola unità per ciascuna categoria, eventuali ulteriori pertinenze (ad
esempio, il secondo box) sono trattate come “altri fabbricati”.
L’esenzione è prevista sia per il possessore che per il detentore
(inquilino o comodatario) che utilizzino l’appartamento come propria
abitazione principale. Stesse regole anche per l’immobile assegnato
all’ex coniuge legalmente separato e per quelli degli appartenenti alle
forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. La disciplina in
materia prevede che l’occupante paghi una parte del tributo
complessivamente gravante sull’immobile, compresa tra il 10% e il 30%,
secondo quanto stabilito dal regolamento comunale. In mancanza di una
decisione in proposito dell’amministrazione locale, la quota a carico
del detentore si intende fissata al 10%. Dal 2016, dunque, l’inquilino
(o il comodatario) che detiene l’immobile, fissandovi la residenza
anagrafica e la dimora abituale, non dovrà pertanto più versare la sua
parte di TASI.
● Infine, fissata all’1 per mille l’aliquota TASI per gli immobili-merce
(fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla
vendita), mentre per l’IMU è prevista l’esenzione. L’aliquota TASI può
però essere aumentata fino al 2,5 per mille o azzerata in base alle
delibere dei Comuni.