lunedì 12 ottobre 2015

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI
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Ministero Interno

Alcuni Comuni sono restii a informare i cittadini ed a consentire loro l'accesso a dati o documenti che dovrebbero essere pubblici. Leggete cosa emerge dal Parere del Ministero dell'Interno del 22 luglio 2014 sull'art. 10 del dlgs n.267/2'000 in risposta al quesito formulato da un comune in merito al diritto di accesso esercitato da un cittadino.
Il cittadino, aveva chiesto il rilascio di copia di una serie di atti relativamente agli anni dal 2004 al 2013 concernenti, tra l’altro, le le schede di valutazione dei responsabili dei servizi, la relazione metodologica sull’ attività di valutazione, la relazione del Nucleo di valutazione e le indennità corrisposte per ciascuna posizione organizzativa.
Atti per i quali non aveva alcun interesse, diretto ed attuale, se non quello di valutare la correttezza degli atti adottati dall’Amministrazione.
Secondo il Ministero “la specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali, di cui all’ art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione”.
L’ articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00 - che disciplina il diritto di accesso e informazione - dispone infatti che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa locale per il cittadino-elettore.
Per il Ministero, come riportato nel parere sopra citato, il diritto del cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza, senza alcun condizionamento e senza necessità di dover indicare le ragioni della richiesta, sarebbe poi rafforzato dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33 che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Norme che prevedono, tra l’altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.








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