giovedì 23 gennaio 2014

LA RICONGIUZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
 (Per chi può essere utile)
COSA E' LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro.
La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, oppure dai loro superstiti. Lo scopo è quello di ottenere una sola pensione, calcolata su tutti i contributi versati nei diversi enti previdenziali.
All'Inps, la ricongiunzione è stata gratuita per i lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2010. Dal 1 luglio 2010, la ricongiunzione , per effetto del D.L n. 78/2010 era diventata onerosa per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, sia presso l'Inps che presso altri istituti pensionistici. .
COSA CAMBIA DAL 1.1.2013
Con l’entrata in vigore dalla Legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) , per la quale l’Inps ha emanato la circolare 6 agosto 2013 n. 120, il ricongiungimento dei contributi torna ad essere gratuito.
I lavoratori che avevano in corso un provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge n. 29/1979) con domanda presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, hanno avuto la possibilità di recedere, entro il 31.12.2013, dall’operazione e avere restituito l’onere pagato a condizione dell'esercizio contestuale della facoltà di costituire la posizione assicurativa presso l’Inps.
IL CUMULO PER TUTTI
Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l’istituto del cumulo. Il cumulo prevede che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico.
Di fatto, il cumulo consente l’accesso alla pensione (di vecchiaia con i limiti più severi previsti dalla Riforma Monti-Fornero, di inabilità o ai superstiti) senza pagare l’onere di una ricongiunzione né vedersi pagare una pensione ridotta per effetto della totalizzazione nazionale che comporta, di norma, un calcolo contributivo puro.
Dalla possibilità del cumulo sono esclusi i professionisti che non possono cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse libero professionali. Al pari della totalizzazione, i pro quota di pensione saranno calcolati dalle gestioni dove risultano accreditati i contributi e secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento, sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Per la determinazione del sistema (retributivo, contributivo,misto) di calcolo della pensione viene presa a riferimento l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate dal cumulo. Dal 1° gennaio 2012 comunque la quota di pensione relativa alle anzianità contributive successive a tale data viene sempre calcolata con il sistema contributivo

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