LA RICONGIUZIONE DEI PERIODI
ASSICURATIVI
(Per chi può essere utile)
COSA E' LA RICONGIUNZIONE
La ricongiunzione è l'unificazione, presso un
unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in
differenti settori di
lavoro.
La ricongiunzione può essere
chiesta dai lavoratori
dipendenti pubblici
e privati e dai lavoratori
autonomi, che hanno
contributi in diversi settori di attività, oppure dai loro
superstiti.
Lo scopo è quello
di ottenere una sola pensione,
calcolata su tutti i contributi versati nei diversi enti
previdenziali.
All'Inps, la ricongiunzione è
stata gratuita per i lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 2010.
Dal 1 luglio 2010, la
ricongiunzione , per
effetto del D.L n. 78/2010 era diventata
onerosa per tutti i
lavoratori, dipendenti e autonomi, sia presso l'Inps che presso altri
istituti pensionistici. .
COSA CAMBIA DAL 1.1.2013
Con l’entrata in vigore dalla Legge
di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) , per la quale l’Inps ha
emanato la circolare 6 agosto 2013 n. 120, il ricongiungimento
dei contributi torna ad essere gratuito.
I lavoratori che avevano in corso un
provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge n. 29/1979) con
domanda presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013, che
non abbiano avuto la liquidazione della pensione, hanno avuto la
possibilità di recedere, entro il 31.12.2013, dall’operazione e
avere restituito l’onere pagato a condizione dell'esercizio
contestuale della facoltà di costituire la posizione assicurativa
presso l’Inps.
IL CUMULO PER
TUTTI
Accanto alla ricongiunzione e alla
totalizzazione è nato l’istituto del cumulo. Il cumulo prevede che
i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e
degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non
siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste
gestioni, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi non
coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora
non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo
trattamento pensionistico.
Di fatto, il cumulo consente l’accesso
alla pensione (di vecchiaia con i limiti più severi previsti dalla
Riforma Monti-Fornero, di inabilità o ai superstiti) senza pagare
l’onere di una ricongiunzione né vedersi pagare una pensione
ridotta per effetto della totalizzazione nazionale che comporta, di
norma, un calcolo contributivo puro.
Dalla possibilità del cumulo sono
esclusi i professionisti che non possono cumulare i periodi di
iscrizione presso le Casse libero professionali. Al pari della
totalizzazione, i pro quota di pensione saranno calcolati dalle
gestioni dove risultano accreditati i contributi e secondo le regole
di calcolo previste da ciascun ordinamento, sulla base delle
rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
Per la determinazione del sistema
(retributivo, contributivo,misto) di calcolo della pensione viene
presa a riferimento l’anzianità contributiva complessivamente
maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate dal cumulo.
Dal 1° gennaio 2012 comunque la quota di pensione relativa
alle anzianità contributive successive a tale data viene sempre
calcolata con il sistema contributivo
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