giovedì 19 marzo 2015

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

LA NASPI
Dal 1 maggio 2015 partirà la NASPI , la nuova indennità mensile di disoccupazione, che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sostituisce le vecchie fattispecie, Aspi e mini Aspi.
Rimangono esclusi dall’indennità i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e  gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
Per poter usufruire della Naspi i soggetti disoccupati devono aver maturato tutti e tre i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c,del decreto legislativo 21 
   aprile     2000, n. 181, e successive modificazioni);
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno  
  tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo e misura :
 la Naspi è rapportata alla retribuzione degli ulimi 4 anni; si calcola nel 75% della retribuzione se questa non supera 1.195 euro lordi mensili, mentre se superiore si aggiunge il 25% del differenziale fino ad un massimo di indennità di 1.300 euro lordi mensili. La Naspi subirà una riduzione del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione (dal 2016 la riduzione si applica dal quarto mese) Facciamo due esempi di calcolo:

Esempio 1
negli ultimi 4 anni il disoccupato ha lavorato:
24 mesi  (104 settimane) a 1100 lordi
3 mesi    (12 settimane) a 700 euro lordi
116 settimane di contribuzione totali

1100×24=26400 euro
700×3= 2100 euro
26400+2100= 28.500 euro (retribuzione complessiva)
28.500 :116 = 245,69   (retribuzione media settimanale)
245,69 x 4,333(coefficiente di trasformazione di settimane in mese)  =1064 euro
Importo mensile NASPI spettante : 75% di 1064 = M(1063/100)x75= 798 euro
Esempio 2
negli ultimi 4 anni il disoccupato ha lavorato:
24 mesi (104 settimane) a 1800 lordi
3mesi    (12 settimane) a 700 euro lordi
116 settimane di contribuzione totali

1800×24=43200 euro
700×3= 2100 euro
43200+2100= 45.300 euro(retribuzione complessiva)
45300:16= 390,51 euro (retribuzione media settimanale)
390,51x 4,333(coefficiente di trasformazione di settimane in mese) =1690,93
L' importo mensile NASPI spettante è pari al 75% di  1195 (retribuzione massima di riferimento) + il 25%  della differenza tra 1609,93 e 1195.
75% di 1185 = 896,25
25% di (1690,93-1195) = 123,28
896,25+123,98= 1020,23 importo mensile spettante
NB: L’importo risultante è sempre inteso al lordo delle trattenute irpef.
Durata
la Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi); dal 2017 la durata massima sarà di 78 settimane (massimo 18 mesi)
Presentazione della domanda e decorrenza
la Naspi deve essere presentata all'Inps in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda(e comunque non prima dell’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro). Per vedersi erogato l'assegno è tuttavia necessaria l'adesione a un progetto personalizzato redatto dai centri per l’impiego. Con il suddetto progetto il lavoratore si impegnerà nella ricerca attiva del lavoro, darà la propria disponibilità a partecipare a corsi di orientamento e formazione e accetterà adeguate proposte di lavoro. Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà la cessazione del beneficio.
Incentivo all'imprenditorialità
la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) potrà essere utilizzata per intero da parte di chi cercherà di aprire una attività imprenditoriale. Chi la percepirà, infatti, e vorrà iniziare un lavoro autonomo, di impresa individuale oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, potrà chiedere all’Inps l’anticipo, in unica soluzione, delle quote spettanti. Basterà una domanda telematica da trasmettere all’Istituto di previdenza entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
    
                                                                           L'ASDI
L'Asdi è l’assegno di disoccupazione aggiuntivo per coloro che avranno terminato di percepire l’indennità di Naspi e che ancora non sono riusciti a trovare un impiego. Insomma, a partire dal 1° maggio 2015, dopo la disoccupazione sarà possibile percepire un altro sussidio di disoccupazione. Ma vediamo i requisiti necessari per ottenere questo nuova prestazione di sostegno al reddito e la regolamentazione della fruizione del sussidio.
A chi spetta
L’Assegno di Disoccupazione spetta ai lavoratori percettori della NASPI che abbiano fruito di questa per l’intero periodo spettante senza esser riusciti a trovare un nuovo posto di lavoro.
Nel primo anno di applicazione (2015) gli interventi sono prioritariamente riservati a:
- lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni
- lavoratori in età prossima al pensionamento.
Quindi in sostanza dal 2016 potranno ricevere l’ASDI, i lavoratori disoccupati che:
- abbiano fruito della NASPI per la sua intera durata senza trovare occupazione;
- si trovino in condizioni economiche, verificabili tramite l’ISEE e definite attraverso un decreto del Ministero del Lavoro e del Ministro dell’Economia;
- siano aderenti a un progetto personalizzato del centro per l’impiego.
Durata e importo ASDI 2015
L'Asdi è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale (501,38 euro per il 2015). Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI.
Il sussidio prevede inoltre l’erogazione degli assegni al nucleo familiare (ANF) spettanti per i familiari a carico.
Erogazione ASDI e Centri per l’impiego
Per poter ricevere l’ASDI occorre aderire ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
                                                                        LA DIS COLL
La Dis-Coll è il nuovo sussidio di disoccupazione per l'anno 2015 per i disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps ( collaboratori coordinati e continuativi e a progetto)
Requisiti
Per poter accedere al sussidio DIS-COLL sarà necessario soddisfare determinati requisiti:
- essere iscritti alla Gestione Separata
- essere effettivamente disoccupati alla data di presentazione della domanda, effettuando l’apposita iscrizione al Centro per l’Impiego
- essere in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente (2014) fino al l’evento di cessazione del rapporto di lavoro
- essere in possesso di almeno un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento

di cessazione del rapporto di lavoro (2015)
Calcolo e durata
L’importo spettante per il sussidio viene calcolato sulla base del reddito imponibile (media lorda mensile) risultante dai versamenti effettuati (derivante necessariamente da rapporti di collaborazione) nell’anno in cui si verifica l’evento di cessazione del rapporto di lavoro e nell’anno precedente.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195 (vedi Calcolo Naspi). L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
A partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese.

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