LECITI GLI ABBRUCIAMENTI
DELLE STERPAGLIE
Cancellata l'assurda
norma che sanzionava la pratica millenaria di bruciare i piccoli
quantitativi di scarti agricoli nei terreni.
Infatti, l'art.14 del
decreto legge n. 91 del 24 giugno mette fine al divieto – e alle
conseguenti sanzioni – di bruciatura in loco dei residui vegetali
derivanti dalle normali pratiche agricole connesse alla gestione del
fondo: residui di potatura, ramaglie, erba e sterpaglie.
La nuova norma precisa
che di tale materiale è consentita la combustione giornaliera in
piccoli cumuli in aree agricole in base ad apposita ordinanza del
sindaco. Questo, fermo restando che, nei periodi di massimo rischio
per gli incendi, la combustione dei residui vegetali resta comunque
vietata.
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