ACCONTO IMU 2013
ENTRO IL 17 GIUGNO 2013 DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU da:
i proprietari o titolari di un diritto reale di godimento dei seguenti immobili:
1)abitazioni a disposizione (cosiddette “seconde case”) nella cui
definizione rientra anche l’unica
casa di proprietà di un soggetto che
non vi risiede;
2) abitazioni date in locazione;
3) abitazioni in uso gratuito a parenti;
4) immobili accatastati nel gruppo catastale D con eccezione dei fabbricati rurali strumentali
classificati nella categoria D/10
5) tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni e dai fabbricati
produttivi: uffici, negozi, laboratori,
pertinenze dell’abitazione
principale superiori ad una unità (ad es. secondo box );
6) le aree edificabili.
E’ SOSPESO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI GIUGNO per:
a) abitazione principale, relativamente ad una sola unità immobiliare, e
relative pertinenze limitatamente ad una unità; SONO ESCLUSI I
FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica comunque denominati;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali;
SI RICORDA:
a) che per abitazione principale deve intendersi una sola unità catastale
ove il soggetto passivo
(contribuente tenuto al versamento) ha la
residenza anagrafica e la sua dimora abituale;
b) che le pertinenze delle abitazioni principali sono limitate ad una
sola unità per ciascuna delle
categorie catastali C/2 (magazzini e
locali di deposito), C/6 (box) e C/7 (tettoie);
c) che le abitazioni, non locate, di anziani o disabili che hanno
acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente sono considerate direttamente adibite ad
abitazione
principale;
d) che le abitazioni, non locate, possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani
residenti all’estero sono considerate
direttamente adibite ad abitazione principale.
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