Nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 è stato
pubblicato il cosiddetto decreto trasparenza (53 articoli).
Si tratta del D.Lgs. n.33/2013 il cui articolo 5 ha riconosciuto
un diritto di accesso più ampio sull’attività amministrativa.
Non siamo ancora, per la verità, alla trasparenza totale in quanto
tale diritto non è propriamente generalizzato, perché non riguarda
tutti i documenti ed i dati relativi all’attività amministrativa,
ma solo quelli per i quali sia previsto dalla legge l’obbligo di
pubblicazione.
Rispetto al diritto d’accesso, come lo abbiamo conosciuto sinora,
le novità sono due.
La prima è che tale diritto, gratuito, spetta a chiunque, cioè qualsiasi cittadino può chiedere ed ottenere le informazioni, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse personale su di esse.
Finora, invece, il diritto d’accesso era stato riconosciuto dall’art. 22 della legge 241/1990 solo a chi avesse “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
La prima è che tale diritto, gratuito, spetta a chiunque, cioè qualsiasi cittadino può chiedere ed ottenere le informazioni, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse personale su di esse.
Finora, invece, il diritto d’accesso era stato riconosciuto dall’art. 22 della legge 241/1990 solo a chi avesse “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
La seconda novità è che questo nuovo diritto di accesso non
riguarda solo i documenti, ma anche informazioni o dati.
Il senso della novità si coglie, ricordando che – secondo la giurisprudenza – il diritto d’accesso “tradizionale” si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l’elaborazione di dati.
Il diritto d’accesso civico, invece, si estende su informazioni e dati: anche se non sono stati ancora elaborati, quindi, l’amministrazione sarà tenuta ad elaborarli – sempre che, come detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
Il senso della novità si coglie, ricordando che – secondo la giurisprudenza – il diritto d’accesso “tradizionale” si può esercitare solo su documenti esistenti, e non può comportare la raccolta e l’elaborazione di dati.
Il diritto d’accesso civico, invece, si estende su informazioni e dati: anche se non sono stati ancora elaborati, quindi, l’amministrazione sarà tenuta ad elaborarli – sempre che, come detto, per essi sia previsto dalla legge un obbligo di pubblicazione.
L’organizzazione della trasparenza prevede un responsabile della
trasparenza, che di norma coincide con il responsabile della
prevenzione della corruzione (articolo 43).. Questa figura in molti Comuni coincide con
quella del Segretario Comunale.
Sono previste sanzioni più o meno gravi per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ( articoli 46 e 47).
Le norme ci sono , ora tocca alle pubbliche amministrazioni adeguarsi e ai cittadini controllare che ciò avvenga.
Sono previste sanzioni più o meno gravi per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza ( articoli 46 e 47).
Le norme ci sono , ora tocca alle pubbliche amministrazioni adeguarsi e ai cittadini controllare che ciò avvenga.
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