Le argomentazioni della sentenza sono molto articolate e complesse, riporto qui solo la parte essenziale:
: “Non è allora chi non veda che
l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono
non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio
personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè
indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale
attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e
diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il
risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno
svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi
non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e
competitiva. Essi non determinano infatti una 'migliore' situazione
economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a
colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la
prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.
Il testo integrale della sentenza lo trovate quì:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=QDMAJC2BAC6FR6CKCCQQPWICM4&q=isee
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