sabato 24 gennaio 2015

IMU TERRENI AGRICOLI. Il Consiglio dei ministri ha modificato i criteri

Approvato ieri un decreto legge con il quale vengono ridefiniti i parametri fissati in precedenza.
Chi paga e chi no:
a) nei Comuni“non montani” pagano tutti.
b) Chi risiede nei comuni interamente montani e possiede un terreno agricolo (o non coltivato)    non deve pagare alcuna imposta.
c) Nei municipi “parzialmente montani” gli unici esenti sono invece i coltivatori diretti e gli    imprenditori agricoli professionali.
Facciamo un esempio: se un insegnante che vive a Formicola, un territorio “totalmente montano”, possiede un’area boschiva, al proprio comune non dovrà pagare niente. Ma lo stesso professionista che vive a Pontelatone, ente classificato come “parzialmente montano”, dovrà pagare eccome. Non essendo un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto, infatti, non è esente dalla tassa.
Nei territori non montani dovranno invece pagare tutti: professionisti dell’agricoltura e non.
Per saldare i conti con il Fisco c’è tempo fino al 10 febbraio (e non fino al 26 gennaio come stabilito fino a ieri mattina).
E meno male che siamo nel governo che ha diminuito le tasse!

AGGIORNAMENTO SU IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI
L'annunciato intervento del Governo non c'è stato.Il consiglio dei ministri del 20 gennaio si è chiuso senza alcun riferimento all'IMU sui terreni agricoli montani.
Anche il Tar del Lazio, che si sarebbe dovuto pronunciare ieri nel merito della legittimità delle regole fissate dal governo con il decreto del 28 dicembre, di fatto non ha deciso nulla, rimandandola la risposta di merito ad una nuova udienza.
Intanto i giorni passano , il 26 gennaio si avvicina e nessuno sa come comportarsi.
Nuovo anno, vecchio caos 

8 commenti:

Anonimo ha detto...

Qual'è il parametro che definisce montano un comune? È assurdo che a Pontelatone si debba pagare e a Formicola no!

Amedeo Izzo ha detto...

Il decreto legge ultimo introduce il criterio dell'esenzione IMU dei terreni agricoli sulla base dell'elenco dei Comuni montani elaborato dall'ISTAT. La caratteristica di "montanità" è stata attribuita ai Comuni italiani attraverso un impianto legislativo(Legge n.991/1952 e Legge n. 657/1957) che distingue tre diversi gradi di montanità : comuni totalmente montani, comuni parzialmente montani, e comuni non montani.
L'articolo 1( come modificato dalla legge n. 657/57) e gli articoli 14 e 15 della legge n. 991 del 1952 stabiliscono rispettivamente che sono considerati montani i Comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica più bassa e quella più alta non è inferiore ai 600 metri e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non supera le 2400 lire( in base ai prezzi del 1937-1939). Le leggi sopracitate demandavano alla Commissione censuaria centrale il compito di compilare ed aggiornare l'elenco dei Comuni nei quali erano inclusi i terreni montani, dando altresì alla stessa commissione la facoltà di includervi i Comuni o porzioni di Comuni che pur non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 1 presentassero pari condizioni economiche-agrarie.
La diversa classificazione "montana" dei comuni di Formicola e Pontelatone è stata stabilita sulla base delle disposizioni suddette.

OSSERVAZIONE: Pur di fare cassa, nei Comuni parzialmente montani, si colpiscono i proprietari di terreni di scarsissima o di alcuna redditività.



Anonimo ha detto...

Caro Amedeo,
ti scrivo per esprimere una lamentela e per chiederti un consiglio.
Ho letto i tuoi articoli, sulla questione dell’imu sui terreni agricoli, esposti con consueta precisione, fervente passione ed estrema chiarezza.
L’esito dell’iter governativo sull’argomento non mi ha meravigliato: dopo due decreti, intervallati di appena un bimestre e con contenuti contrastanti, molti comuni hanno perso la condizione di essere interamente montani. Mi aspettavo il risultato perché, in altre occasioni, il comportamento altalenante del governo ha portato all’incremento delle tasse, come quando l’imu sulle seconde case è stata elevata fino al 10,6 per mille e quando è stata introdotta la tasi. In base alle recenti decisioni, i comuni possono essere distinti in totalmente, parzialmente e non montani. I terreni agricoli dei comuni totalmente montani sono esenti dall’imu, mentre quelli che rientrano negli ambiti non montani sono soggetti all’imposta municipale. Ora basta applicare un ragionamento semplice, lineare ed equo per stabilire che, essendo la parzialità intermedia tra la totalità e la nullità, si dovrebbe pagare l’imu con aliquota ridotta sui terreni parzialmente montani. Se è giusto esentare i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, che traggono il sostentamento dal lavoro dei campi, risulta iniquo esigere la tassa completa dalle altre tipologie di proprietari di terreni agricoli, situati in comuni parzialmente montani. In particolare il coltivatore diretto, che va in pensione, deve sperimentare la contraddizione di incontrare un regime di tassazione più sfavorevole di quando era in attività. Si continua ad aggravare la condizione dei pensionati ai quali si blocca la perequazione e si negano gli ottanta euro. Forse è inutile lamentarsi dal momento che occorre rassegnarsi ad aggiungere questa nuova tassa a tari, tasi, imu sui fabbricati, bolli ed assicurazioni auto, canone televisivo, tributo consorzio di bonifica, irpef, addizionali regionale e comunale, bollette (gas, telefono, elettricità, acqua). Poiché sono animato unicamente dalla necessità di affermare il principio dell’equità fiscale sui terreni parzialmente montani e l’imu a Pontelatone mi verrà a costare soltanto poche decine di euro, per carità voglio sgomberare il campo da qualsiasi interesse personale.
Ora passo a chiederti un chiarimento sulle modalità di pagamento del tributo, entro il 10 febbraio 2015, sui terreni a Pontelatone. In rete non ho trovato indicazioni sull’aliquota da applicare, naturalmente perché nel comune vigeva l’esenzione. Penso che si debba utilizzare l’aliquota base del 7,6 per mille. E’ esatto? Quindi, l’imposta si ricava con la formula: reddito dominicalex1,25x135x7,6/1000. E’ giusto?
Nel ringraziarti, ti porgo distinti saluti
Pasquale Catone

Amedeo Izzo ha detto...

Caro Pasquale, condivido totalmente le tue considerazioni. E' iniquo tassare i terreni di paesi già classificati svantaggiati, i cui proprietari sono spesso anziani e con una piccola pensione. Avessero almeno fissato una aliquota ridotta.
Speriamo che la materia dell'Imu sui terreni agricoli venga affrontata nel più generale riordino della tassazione locale dei Comuni, la cosiddetta Local Tax.
Quanto alla determinazione dell'imposta da pagare, la formula da te indicata è quella giusta.
Cordiali saluti.
(sull'argomento vedi anche l'interrogazione dell'on. Pastorelli, che ho postato qualche minuto fà)

Anonimo ha detto...

Caro Amedeo,
scusami se ti importuno un’altra volta, in quanto sono riuscito a risalire alle ultime delibere approvate dal comune di Pontelatone riguardanti l’imu, tramite il sito http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php. Questo propone per i terreni agricoli a Pontelatone un’aliquota dello 0,8 per cento, ossia dell’8 per mille anziché del 7,6 per mille, rinviando alle specifiche delibere per eventuali correzioni.
La deliberazione del consiglio comunale n. 29 dell’8/09/2014 afferma che l’aliquota ordinaria di base per altri fabbricati e aree edificabili risulta di 0,8%, senza menzionare i terreni agricoli che allora erano esenti perché montani. Qui sembra che la nostra famosa aliquota debba restare al 7,6 per mille. Però il verbale del consiglio comunale n. 24 del 25/07/2012 stabilisce l’aliquota di base allo 0,80 per cento. Poiché le altre tipologie di immobili sono esplicitamente indicate, per esclusione si desume che i terreni agricoli debbono rientrare nell’aliquota di base dell’8 per mille. Ma si può obiettare che questa interpretazione è valida soltanto per il 2012. Invece no, perché ho letto che le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Da ciò scaturisce che effettivamente l’aliquota per i terreni agricoli a Pontelatone è dell’8 per mille. Pertanto, vorrei avere da te assicurazione di applicare l’aliquota giusta. Si potrebbe anche chiedere agli uffici comunali di inserire sul loro sito l’aliquota esatta, in modo da facilitare il pagamento dell’imposta. Infine, mi domando se è lecito che la legislazione possa pretendere dai contribuenti, nella giungla fiscale italiana, non soltanto il versamento della tassa, ma anche la perdita di tempo per studiare i documenti cronologici del particolare ente, soprattutto quando i decreti nazionali vengono emessi in modo discordante, sbrigativo, frettoloso e a volte ambiguo.
Calorosi saluti
Pasquale Catone

Amedeo Izzo ha detto...

Nel D.L. 16 dicembre 2014, n. 185, pubblicato in GU n.291 del 16.12.2014, è stato previsto che, qualora il Comune non abbia espressamente deliberato un’aliquota per i terreni agricoli, in quanto in precedenza, come da vecchia normativa , considerati esenti, il calcolo dell’IMU, per gli stessi, deve essere effettuato applicando l’aliquota base pari al 7,6 per mille.
Non avendo il Comune di Pontelatone previsto un'aliquota specifica per tale tipologia di immobili, dovrà essere applicata quella base del 7,6 per mille.
Un saluto affettuoso.

Anonimo ha detto...

Il DL da te citato consente di bypassare il mio ultimo ragionamento, per il quale ho dovuto leggere i verbali disponibili in rete, e ritornare alle mie precedenti argomentazioni. Mi chiedo come può un contribuente, che non sia un esperto del settore, essere a conoscenza di questa particolare disposizione.
Grazie
Pasquale Catone

Amedeo Izzo ha detto...

Hai ragione. Rimane assai difficile districarsi tra una legislazione contorta. ingarbugliata, spesso incomprensibile perfino agli addetti ai lavori.
Ciao.

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