mercoledì 9 aprile 2014

Provincia

La settimana scorsa la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge che prevede l'abolizione delle province. In realtà , in attesa della riforma del titolo V della Costituzione ,le Province non scompaiono, ma si svuotano di competenze e si trasformano in enti territoriali di area vasta di secondo grado, guidati da un presidente indicato dai sindaci e dai consiglieri comunali della Provincia, il quale governa il territorio con l’Assemblea dei sindaci e il nuovo Consiglio provinciale formato da 10 a 16 componenti scelti tra gli amministratori locali.
In poche parole i  presidenti di Provincia non saranno più eletti dai cittadini, ma indicati all’interno di una assemblea formata dai sindaci dei Comuni del territorio di riferimento. Ad esempio, il futuro presidente della Provincia di Caserta sarebbe  scelto tra i sindaci dei Comuni della zona  e percepirebbe soltanto lo stipendio da sindaco.
Nulla cambia anche per gli  impiegati provinciali, che rimarranno anche loro negli attuali uffici. Insomma, le Province continueranno a esistere sotto mentite spoglie e continueranno a essere guidate dalla politica, solo senza l’elezione diretta degli organismi di vertice da parte dei cittadini italiani!
Per quanto riguarda il relativo taglio dei costi della politica – che deriverebbe da quella che sembra più un’operazione di facciata che di sostanza – anche la Corte dei conti ha giudicato il ddl Delrio “inefficace” !
Le competenze provinciali vengono trasferite a Regioni e Comuni, ad eccezione dell’edilizia scolastica , della pianificazione dei trasporti e della tutela dell’ambiente.
Fino al 2015 saranno rette da commissari. Fino a quando non prenderanno vita i nuovi enti le Province saranno rette da commissari (si tratterà degli attuali presidenti di Provincia che cambieranno nome in commissari) in quanto non si voterà per le rielezioni degli organi provinciali in scadenza nel 2014.
Il vero pilastro della riforma è la nascita delle città metropolitane. A partire dal primo gennaio 2015: Napoli, Milano, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Venezia e Reggio Calabria (quest’ultima dal 2016) saranno i nuovi Comuni metropolitani. A questi va aggiunta Roma Capitale, con poteri speciali. Dieci in tutto, per cominciare, a cui in futuro si uniranno Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste (serve un provvedimento delle Regioni a statuto speciale in cui ricadono). A regime le nuove 15 grandi aree territoriali sostituiranno le Province in termini territoriali. A guidarle sarà un sindaco metropolitano che, a differenza dei presidenti delle “nuove Province” potrà anche essere eletto, ma solo nel caso venga previsto da un’apposita legge. In caso contrario, il presidente coinciderà con il sindaco della principale città e non percepirà alcuna indennità aggiuntiva. La città metropolitana avrà altri due organi: il consiglio metropolitano, indicato dal sindaco, organo di indirizzo e controllo, e la conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei Comuni del territorio, che delibererà lo statuto e avrà funzione consultiva sul bilancio.
Altra novità la disciplina delle Unioni dei Comuni che diventerà più semplice, con due sole tipologie: quella per l’esercizio associato facoltativo di funzioni specifiche e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.  Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1* gennaio al 31 dicembre 2014. E’ prevista la gratuita’ delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed e’ estesa l’applicabilita’ delle disposizioni in materia di ineleggibilita’, incandidabilita’, incompatibilita’ e inconferibilita’ relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Per i piccoli Comuni  in generale viene stabilito che per i Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; per i Comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro. Nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3mila è consentito un numero massimo di tre mandati.


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