Disoccupazione Mini Aspi 2014.
La Mini Aspi è una prestazione economica che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.
A CHI SPETTA
Ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
- gli apprendisti
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
- i lavoratori a tempo determinato della scuola.
QUANDO SPETTA
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato
deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito
territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che
attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il
lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante
il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
- Requisito contributivo
Almeno
13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa
nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:
a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria
c)
data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento
patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
QUANTO SPETTA
La misura della prestazione è pari:
al
75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo
stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.192,98).
al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.192,92) sommato
al
25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed
euro 1.192,92 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile
imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
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