domenica 1 dicembre 2013

                                             Il  SUAP
Nonostante il legislatore abbia assegnato ai Consigli Comunali due funzioni chiave , quelle di “indirizzo e di controllo politico-amministrativo” (così recita l'art. 42 del Decreto Legislativo n.267/2000), essi sono in genere incapaci di svolgerle adeguatamente.
In molti Comuni , di fatto, la funzione di “indirizzo politico-amministrativo” è esercitata dal sindaco (il consiglio segue, non detta la linea) e la funzione di “controllo politico-amministrativo” viene esercitata in modo blando e quindi inefficace.
E’ un fenomeno a cui non sfugge in modo particolare il consiglio comunale di Pontelatone che, invece di dettare, appunto, la linea, l'indirizzo politico, è relegato a organismo di ratifica di decisioni prese in altre sedi.
Il Comune pare non avere, da tempo, una direzione politica per cui, come spesso accade, anche le cose serie finiscono per essere  pasticciate.
Prendiamo il caso del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). 
Che cosa è il Suap. E' una struttura unica, attivata presso i Comuni, che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, rappresenta il punto di raccordo tra il mondo imprenditoriale e la Pubblica amministrazione.
Prima dell'istituzione del SUAP, la localizzazione di un’attività produttiva comportava l’acquisizione di numerose autorizzazioni emesse da enti e uffici diversi, ognuno dei quali faceva riferimento a un diverso responsabile e provvedeva al rilascio secondo procedure e tempi spesso non coordinati fra loro. L’imprenditore doveva pertanto presentare molteplici istanze, spostandosi da una sede all’altra degli enti interessati, utilizzando modelli differenziati che richiedevano spesso di allegare la medesima documentazione. In molti casi si rendeva necessario attivare i singoli procedimenti in ordine sequenziale, in quanto l’uno costituiva il presupposto per l’avvio di altri che seguivano necessariamente: i tempi di conclusione di tale processo erano pertanto condizionati dal più lento dei procedimenti attivati, senza il cui superamento non era possibile ottenere le autorizzazioni successive. Con il SUAP, vivaddio, tutto è più semplificato e accelerato.
L'imprenditore anziché rivolgersi ai vari enti (ASL, VIGILI DEL FUOCO, ISPESL, PROVINCE-ARPAT, SOPRINTENDENZA, COMUNI-EDILIZIA, ecc.) si rivolge appunto al SUAP e questo servizio si occupa di ricevere in un unico momento tutta la documentazione necessaria alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività e di coordinare poi l'attività di tutti gli altri enti e rilasciando all'imprenditore, al termine del procedimento semplificato, un atto unico di autorizzazione.
Al SUAP è preposto un Responsabile. Il D.P.R. n. 160/2010 individua (artt. 4 e 7) le funzioni di competenza del SUAP e quindi del relativo responsabile.
Dette funzioni, anche con riguardo a quanto disposto dall'art. 38 del D.L. n. 112/2008, comportano attività di coordinamento, di direzione di struttura, rapporti diretti con soggetti esterni, indizione e direzione di conferenza di servizi, rilascio di atti e provvedimenti ecc.
Si tratta quindi di compiti riconducibili alle funzioni proprie della dirigenza di cui all'art. 107 del Tuel poichè il responsabile ha il compito di rilasciare "i provvedimenti di autorizzazione, di concessione o analoghi,il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, ecc.
Le medesime funzioni sono svolte dai responsabili di uffici e servizi nei piccoli comuni privi di qualifiche dirigenziali. L’art. 109, comma 2, del t.u.e.l. stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili di uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 160/2010, l'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni (v. art.89 del dlgs n- 267/2000) ovvero dagli accordi sottoscritti con altri Comuni in caso di esercizio associato delle funzioni dello SUAP.
La mancata individuazione del responsabile comporta che tale posizione venga assolta dal Segretario Comunale che le conserva fino a quando i Comuni non decideranno di assegnarle ad altro soggetto. 
Il comma 11 dell'art.4 del DPR 160/2010 prevede che nel caso in cui, allo scadere dei termini, (28.1.2011) il Comune non abbia istituito lo Sportello o questo non abbia i requisiti minimi richiesti, l'esercizio delle relative funzioni è delegato alla Camera di Commercio territorialmente competente (art. 4, comma 11 - DPR 160/2010). 
Particolare rilevanza nel nuovo assetto normativo hanno le disposizioni contenute nell'art.5 del Dpr n. 447/98, sostituito dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 160/2010, che prevedono la possibilità per il responsabile del SUAP di attivare la conferenza dei servizi nel caso in cui il Piano regolatore sia caratterizzato dalla mancanza di aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi o dalla insufficienza di aree in relazione al progetto presentato.
La determinazione della conferenza dei servizi, se si registra un accordo sulla variazione del Piano regolatore vigente, costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Comunale.
Dal breve quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente la necessità da parte del Consiglio Comunale di definire i criteri organizzativi e i metodi di gestione operativa del SUAP, la cui competenza coinvolge l'intera struttura comunale(ufficio tecnico,ufficio commercio, polizia locale, ecc.). 
E' stato formalmente istituito il SUAP  nel Comune di Pontelatone ? In quale settoree è incardinato? Nel Settore Tecnico o in altro settore ? Quali sono gli indirizzi e i criteri per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 che consentano agli uffici comunali e al  SUAP di predisporre eventuali varianti allo strumento urbanistico da sottoporre al Consiglio Comunale a favore di impianti produttivi che ne abbiano urgenti e giustificate necessità? 
Le problematiche non sono di poco conto e incidono sulla legittimità del procedimento con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.
Nel mese di agosto venne presentata da una società al SUAP una richiesta finalizzata all'emissione di una delibera del Consiglio Comunale di riconoscimento di pubblico interesse dell'ampliamento dii una struttura produttiva, ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art.6 comma 4 regolamento Regione Campania del 4 agosto 2011 n. 6, per poter successivamente richiedere il permesso a costruire in variante al Piano regolatore in base all'art. 8 del DPR n. 160/2010.
La richiesta, sottoposta al Consiglio Comunale con l'istruttoria favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Responsabile del SUAP?), venne approvata dal Consiglio medesimo che riconobbe così la necessità della dichiarazione di pubblico interesse per il procedimento di variante di cui al precitato art.8 del D.P.R. n. 160/2010 (delibera n.37/2013)
Come si rileva dalla consultazione dell'albo pretorio online del Comune, in data 7.10.2013  altro imprenditore ha presentato domanda di permesso a  costruire in variante al Piano regolatore per la realizzazione di una struttura commerciale in località Barignano(ristorante,piscine,5 negozi, locali servizi).
Il 30.10.2013 il Responsabile del SUAP(?) ha convocato la conferenza dei servizi sul presupposto dell'insufficienza delle aree in relazione al progetto presentato, senza però che stavolta venisse interessato il Consiglio Comunale per la dichiarazione di pubblico interesse.
Viene spontaneo chiedere: ma questa delibera ci vuole o non ci vuole? Il competente ufficio comunale ha adeguatamente motivato, come previsto dalle norme, l'insufficienza delle aree anche in relazione alla  compatibilità dell'intervento con altre zone del PRG? E' stata verificata la compatibilità dell'intervento con  il PTCP provinciale? Sono stati valutati gli effetti distorsivi che interventi di vasta portata potrebbero avere sul redigendo strumento urbanistico comunale? Quali i criteri di ammissibilità dei progetti in variante ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010? Quali i limiti dimensionali degli interventi edilizi ammissibili alla variante urbanistica ? 
Appare evidente che il Consiglio Comunale si debba riappropriare del suo ruolo e nello specifico di quella che è una sua perogativa, cioè quella di disciplinare il proprio territorio, regolamentando l'applicazione e i criteri per l'attuazione dell'art. 8 del DPR 160/2010.
I pontelatonesi hanno diritto di ricevere dai propri amministratori un atto di indirizzo politico-amministrativo che, nel creare un ambiente favorevole agli investimenti produttivi come volano per il rilancio dell'economia e la esplicitazione delle potenzialità locali, fissi parametri oggettivi e guardi al potenziale sviluppo di Pontelatone in modo globale, tutelando gli interessi generali (leggasi: evitare  desertificazione centro di Pontelatone, salvaguardare le realtà commerciali, ristorative ed agrituristich esistenti, ecc.).

P.S. Sarebbe interessante aprire una discussione tra i giovani sullo sviluppo urbanistico ed economico-sociale di Pontelatone

Nessun commento:

  Pontelatone e la Sconfitta dell’Intelligenza Civica Nel cuore dell’entroterra casertano, in una terra che profuma di storia, fatica e vino...