IN ARRIVO LA QUATTORDICESIMA
INTERESSATI
Pensionati con età pari o superiore a 64 anni e a condizione che non superino determinati limiti di reddito. L’importo della somma aggiuntiva è determinato dal reddito personale e dall’anzianità contributiva.
La somma aggiuntiva, dunque, verrà erogata in misura diversa a seconda se:
a) il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro i 9.786,86 euro annui)
b) il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale compreso tra 1,5 volte il trattamento minimo e 2 volte il predetto trattamento (cioè superiore a 9.786,86 € ed entro la soglia di 13.049,15 € annui).
Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola salvaguardia).
Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito personale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.
L’importo erogato dal 2017 varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.
Nello specifico, se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a:
336 euro, se ha versato fino a 15 anni di contributi
420 euro, fino a 25 anni di contributi
504 euro, se ha versato più di 25 anni di contribuzione.
Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo Inps l’importo è pari a:
437, se la contribuzione versata è inferiore a 15 anni
546, se ha versato fino a 25 anni di contributi
655 euro, se la contribuzione versata è superiore a 25 anni.
La tabella sottostante riepiloga la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva dal 2017
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